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La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita”
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt. 3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt. 14.1, 6.3 e 14.4 della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art. 14.2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze. Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita. L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune. In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA. Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure. Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani. ---------- The Constitutional Court’s decision no. 151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.2 and 14.3 of the Law no. 40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation. The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no. 40/04 constitutionality to the Constitutional Court. The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision. The grounds for the judgment no. 151/2008 compromised seriously the aim of the Law no. 40/04 on artificial reproduction. The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no. 40/04 mainstay
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Title: La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita”
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La Corte Costituzionale, con sentenza n.
151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt.
3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt.
14.
1, 6.
3 e 14.
4 della Legge n.
40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art.
14.
2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art.
14.
3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna.
La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze.
Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita.
L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune.
In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA.
Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure.
Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani.
---------- The Constitutional Court’s decision no.
151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.
2 and 14.
3 of the Law no.
40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation.
The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no.
40/04 constitutionality to the Constitutional Court.
The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision.
The grounds for the judgment no.
151/2008 compromised seriously the aim of the Law no.
40/04 on artificial reproduction.
The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no.
40/04 mainstay.
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