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Poliedricità della clausola d’eccezione
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Lo studio è dedicato alla clausola d’eccezione, di cui i legislatori – nazionali o internazionali – si servono per introdurre flessibilità nel sistema di diritto internazionale privato, apprestando un correttivo della rigida localizzazione della fattispecie operata dalle norme di conflitto. Le origini della clausola d’eccezione si collocano in ambito contrattuale, al di fuori dello spazio giudiziario europeo (e più precisamente in Svizzera), dove fanno la loro prima apparizione nel 1980. La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali attinge dall’esperienza elvetica non solo il criterio della prestazione caratteristica ma anche, appunto, la clausola d’eccezione che consente di applicare una legge diversa da quella in principio applicabile quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese. La clausola figura oggi nei regolamenti sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e contrattuali, alle successioni mortis causa e ai rapporti patrimoniali di coppia. Anche le Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori (1996) e degli adulti (2005) prevedono una clausola d’eccezione, che si distingue da quella europea (che potremmo definire proximity-focused) per il fatto di essere dichiaratamente person-centered: la clausola, infatti, opera solo “nella misura in cui la protezione della persona o dei beni” del minore o dell’adulto lo richieda.
Title: Poliedricità della clausola d’eccezione
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Lo studio è dedicato alla clausola d’eccezione, di cui i legislatori – nazionali o internazionali – si servono per introdurre flessibilità nel sistema di diritto internazionale privato, apprestando un correttivo della rigida localizzazione della fattispecie operata dalle norme di conflitto.
Le origini della clausola d’eccezione si collocano in ambito contrattuale, al di fuori dello spazio giudiziario europeo (e più precisamente in Svizzera), dove fanno la loro prima apparizione nel 1980.
La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali attinge dall’esperienza elvetica non solo il criterio della prestazione caratteristica ma anche, appunto, la clausola d’eccezione che consente di applicare una legge diversa da quella in principio applicabile quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.
La clausola figura oggi nei regolamenti sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali e contrattuali, alle successioni mortis causa e ai rapporti patrimoniali di coppia.
Anche le Convenzioni dell’Aja sulla protezione dei minori (1996) e degli adulti (2005) prevedono una clausola d’eccezione, che si distingue da quella europea (che potremmo definire proximity-focused) per il fatto di essere dichiaratamente person-centered: la clausola, infatti, opera solo “nella misura in cui la protezione della persona o dei beni” del minore o dell’adulto lo richieda.
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